Appena vi metterete a guidare il camper, vi sorprenderete della facilità di guida, paragonabile a quella delle normali automobili. Dovrete, però, prendere confidenza con le dimensioni del mezzo.
Ecco alcuni accorgimenti:
• La tentazione di utilizzare letti e fare salotto mentre si è in movimento è forte, ma è di vitale importanza restare agganciati alle cinture di sicurezza mentre si è in movimento.
• Nelle manovre in retromarcia fatevi aiutare dai propri compagni di viaggio.
• Fate attenzione a come si “stringono” le curve, non dimenticate che la distanza tra gli assi è maggiore rispetto alle auto e che guidate un mezzo lungo sei, sette metri.
• In determinate condizioni avrete minore visibilità, in particolare quando la strada che percorrete si immette diagonalmente in un’altra avrete difficoltà a vedere chi arriva da destra. Cercate di posizionarvi perpendicolarmente rispetto alla strada nella quale coinfluirete.
• Ci sono segnali stradali che l’automobilista normalmente ignora: limiti di peso sui ponti, di altezza di larghezza. Tenete bene a mente le dimensione del vostro camper.
• Attenzione nei campeggi e nelle soste ai rami degli alberi, che potrebbero rovinare seriamente il tetto del camper, gli oblò e altri accessori.
• In autostrada: i mezzi più lunghi di sette mt non possono occupare la terza corsia di sorpasso, attenzione ai colpi di vento sui viadotti e alle distanze di sicurezza maggiori.
Il camper nel Codice della strada
Art. 54. Autoveicoli
1. Gli autoveicoli sono veicoli a motore con almeno quattro ruote, esclusi i motoveicoli, e si distinguono in: (…)
m) autocaravan: veicoli aventi una speciale carrozzeria ed attrezzati permanentemente per essere adibiti al trasporto e all’alloggio di sette persone al massimo, compreso il conducente;
Art. 185. Circolazione e sosta delle autocaravan
1. I veicoli di cui all’art. 54, comma 1, lettera m), ai fini della circolazione stradale in genere ed agli effetti dei divieti e limitazioni previsti negli articoli 6 e 7, sono soggetti alla stessa disciplina prevista per gli altri veicoli.
2. La sosta delle autocaravan, dove consentita, sulla sede stradale non costituisce campeggio, attendamento e simili se l’autoveicolo non poggia sul suolo salvo che con le ruote, non emette deflussi propri, salvo quelli del propulsore meccanico, e non occupa comunque la sede stradale in misura eccedente l’ingombro proprio dell’autoveicolo medesimo.
3. Nel caso di sosta o parcheggio a pagamento, alle autocaravan si applicano tariffe maggiorate del 50% rispetto a quelle praticate per le autovetture in analoghi parcheggi della zona.
4. È vietato lo scarico dei residui organici e delle acque chiare e luride su strade ed aree pubbliche al di fuori di appositi impianti di smaltimento igienico-sanitario.
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